Gli ultimi 2 anni hanno introdotto nuovi modi di fare business, accelerando nei fatti i processi digitali, di conseguenza anche il legislatore ha adeguato le normative. Ne abbiamo parlato con l’avvocato Vincenzo Maruccio, dello studio LBM (Legal – Business – Management) specializzato in diritto societario.
Avvocato, quali sono le novità introdotte dal Il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 183 (G.U. n. 284 del 29-11-2021) entrato in vigore il 14 dicembre 2021?
Sostanzialmente prevede la possibilità per gli Stati membri UE di utilizzare apposite procedure on line per costituire una società, presentare documenti presso il registro delle imprese degli Stati membri dell’Unione europea e svolgere tutta una serie di attività inerenti alla nascita e allo sviluppo delle attività societarie.
Le novità normative si rivelano molto utili nell’attuale panorama sociale colpito negli ultimi 2 anni dalla pandemia da Covid-19 e fornisce uno strumento utile per l’agevolazione e lo sviluppo di realtà societarie in un periodo particolarmente delicato come questo.
Gli imprenditori hanno imparato a lavorare e cooperare da remoto, ottimizzando spostamenti e tempi e queste nuove opportunità vanno nella direzione giusta.
Avvocato Vincenzo Maruccio, quali sono le procedure da seguire per costituire una società online? Non bisognerà più andare dal Notaio?
L’art. 13-ocites della Direttiva (UE) 2019/1152 prevede la possibilità per gli Stati membri di costituire le società attraverso una procedura gestita interamente on line.
L’art. 2 del D.lgs. n. 183/2021 che ha recepito la richiamata normativa europea disciplina la procedura relativa alla ricezione da remoto, da parte del Notaio, dell’atto costitutivo delle società oggetto della riforma, attraverso la partecipazione in videoconferenza dei soggetti interessati dall’operazione societaria, senza quindi che sia necessaria un a partecipazione in presenza.
Attraverso questa procedura, il Notaio o qualsiasi altra autorità, soggetto o organismo incaricato dalla normativa nazionale si occuperà della gestione di tutte le procedure riguardanti la costituzione online delle società, a partire ovviamente dalla redazione dell'atto costitutivo.
Quindi quali sono i requisiti per poter accedere alla procedura on line recepita di recente nel nostro ordinamento?
Sarà innanzitutto necessario, come previsto dall’art. 1, comma 63, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che la società costituenda abbia sede in Italia e che il capitale sociale venga versato tramite conferimenti in denaro da eseguiti mediante bonifico bancario su un conto corrente dedicato tenuto presso il notaio.
L’atto costitutivo dovrà avere la forma dell’atto pubblico informatico che sarà ricevuto dal notaio attraverso una apposita piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato
L’art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 183/2021 prevede che la piattaforma telematica deve consentire:
· l’accertamento dell’identità delle parti mediante l’utilizzo di modalità di identificazione elettronica con altri livelli di attendibilità e garanzia;
· la verifica dell’apposizione, da parte di chi ne è titolare, della firma digitale o comunque della firma elettronica certificata;
· la verifica e l’attestazione della validità dei certificati di firma;
· la possibilità di percepire ciò che accade ai soggetti coinvolti nella stipula dell’atto nel momento della manifestazione della volontà.
Questa puntale procedura di verifica viene adottata per evitare che possano essere costituite società con l’obiettivo di svolgere attività illecite.
Quindi tutto potrà essere svolto digitalmente…
Attraverso la piattaforma, sarà possibile gestire le diverse fasi di costituzione garantendo il collegamento continuo con le parti in videoconferenza, luna corretta e chiara visualizzazione dell'atto da sottoscrivere, la verifica dell’apposizione della sottoscrizione elettronica da parte di tutti i firmatari, la conservazione dell'atto mediante collegamento con la struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato.
Sarà poi possibile avere in tempo reale il tracciamento di ogni attività svolta nell’ambito dell’operazione e rilasciare alle parti di una firma elettronica ai fini della sottoscrizione dell’atto.
Avvocato Maruccio queste procedure sono sicure?
Il notaio svolge un ruolo di garante e di controllo delle operazioni ed infatti è previsto che la procedura possa subire però un’interruzione nel caso si verifichino determinate circostanza che sono appositamente disciplinate dall’art. 2 del D.lgs. n. 183/2021.
La norma prevede che il notaio deve interrompere la stipula dell'atto in videoconferenza e richiede la presenza fisica delle parti quando sorgano dubbi circa l'identità delle parti e/o la loro capacità di agire e la capacità delle parti di rappresentare la società.
Il notaio può, inoltre, rettificare l’atto informatico con una propria certificazione contenuta in atto pubblico predisposto in modalità informatica nel caso in cui ci siano errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione
Ci sono delle agevolazioni per chi decide di costituire una società in questa modalità?
Decisamente si, le parti che opteranno per questa modalità di conclusione dell’atto di costituzione potranno beneficiare di agevolazioni sulle spese notarili.
La disciplina in materia prevede, infatti, che il compenso per l'attività del notaio viene calcolato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella C)-Notai del Decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, con una riduzione della metà.
L'esperto:
Vincenzo Maruccio è avvocato specializzato in diritto commerciale e diritto societario. Collabora nel suo studio romano con diversi professionisti esperti nel settore legale nazionale ed internazionale, in ambito giuridico ed economico-imprenditoriale per aziende pubbliche e private. Lo studio legale LBM dell’avvocato Vincenzo Maruccio ha sede a Roma e a Milano.
11/04/2022
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