L’Unc, Unione Nazionale Consumatori, ha comunicato che ai condomini composti esclusivamente da unità abitative, quindi in assenza di uffici, verrà applicata l’Iva agevolata al 10%.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che attualmente i proprietari di abitazioni che pagano l’Iva al 22% per la fornitura di elettricità di parti comuni di condomini, potranno usufruire della tassazione agevolata. In seguito alla domanda di un amministratore di condominio che chiedeva delucidazione a riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con l’interpello del 3 marzo 2021 ha spiegato che: “Prevale una posizione favorevole al riconoscimento dell’aliquota ridotta in contesti esclusivamente residenziali.
Le parti condominiali non sono distinte e autonome rispetto alle proprietà dei condòmini. L'aliquota Iva ridotta- verrà applicata - alle forniture di energia elettrica di condomini composti esclusivamente da unità immobiliari residenziali, ossia da abitazioni private che utilizzano l'energia esclusivamente a uso domestico per il consumo finale”.
Quindi, se fino ad oggi gli italiani hanno sempre pagato l'Iva al 22% in quanto l’elettricità delle parti comuni in condominio non erano considerate ad utenza domestica, da adesso in poi, come sottolinea Marco Vignola, responsabile del settore energia dell'Unc, “Gli amministratori di condominio potranno chiedere l'applicazione dell’Iva agevolata ai loro gestori.”
16/03/2021
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