La scrittura con la quale sia intimato il licenziamento può ritenersi valida, ai sensi dell’art. 2 l. 15 luglio 1966 n. 604, anche quando non venga sottoscritta dal datore di lavoro o da un suo rappresentante, ma contenga, nell’intestazione ed in calce, la denominazione dell’impresa e del suo titolare, sia trasmessa mediante raccomandata e tempestivamente impugnata dal lavoratore con riferimento al contenuto e non alla forma.
In tema di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 della legge n. 604 del 1966, nel caso di dichiarazione a mezzo di telegramma, la cui provenienza dal lavoratore sia contestata dalla controparte, il giudice, accertato che il lavoratore non ha dato la prova di aver sottoscritto l’originale consegnato all’ufficio di partenza, deve verificare – ricorrendo, ove lo ritenga opportuno, alle presunzioni di cui all’art. 2729 c.c., e con valutazione non sindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente e correttamente motivata – la ricorrenza delle ulteriori due ipotesi previste dall’art. 2705 c.c. (aver consegnato personalmente o fatto consegnare l’originale del telegramma all’ufficio postale di partenza), la cui sussistenza comunque legittimerebbe l’efficacia probatoria del telegramma ed impedirebbe la decadenza dall’impugnazione del lavoratore.
Ai sensi dell’art. 2705 c.c., ai fini della efficacia del telegramma, è sufficiente che l’originale sia consegnato o fatto consegnare dal mittente, anche senza che questi lo sottoscriva, sicché l’utilizzazione del servizio telefonico, prevista dal codice postale, consente al mittente, autore della comunicazione, di ottenere, sia pure con la collaborazione di terzi, il recapito del proprio messaggio all’ufficio telegrafico.
Tuttavia, ove sorga contestazione circa la riferibilità del telegramma al mittente, questi ha la facoltà e l’onere di provare, con ogni mezzo di prova, che l’affidamento all’ufficio incaricato di trasmetterlo è avvenuto a sua opera o su sua iniziativa.
La forma scritta richiesta per il licenziamento e la sua impugnazione stragiudiziale può essere integrata da un telegramma, nella concorrenza del requisito della sottoscrizione da parte del mittente dell’originale consegnato all’ufficio postale oppure della consegna del medesimo da parte del mittente o per suo incarico, con l’ulteriore precisazione che alle stesse conclusioni deve pervenirsi in caso di telegramma dettato per mezzo dell’apposito servizio telefonico, qualora, in caso di contestazione, sia provata, anche per mezzo di testimoni o presunzioni, la effettiva provenienza del telegramma dall’apparente autore della dichiarazione.
18/05/2021
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