Per tutto il 2021 è sufficiente per beneficiare dell'Accordo tra Unione europea e Regno Unito, per evitare effetti drastici della BREXIT. Infatti l'esportatore italiano che introduce merce in Granbretagna, evita i dazi doganali mediante una autocertificazione.
Non è necessario, inoltre, che l'esportatore sia già iscritto nel sistema unionale degli esportatori registrati Rex, potendo operare anche soltanto con il proprio codice Eori.
Anche sotto tale profilo, l'intesa raggiunta introduce regole fortemente semplificate, benché soltanto nella prima fase di applicazione.
La novità dell'autocertificazione è prevista dal regolamento di esecuzione n. 2020/2254 adottato dalla Commissione europea lo scorso 29 dicembre 2020. Altri importanti chiarimenti sono contenuti nel nuovo testo della circolare n. 49 dell'Agenzia delle dogane, ripubblicata lo scorso 30 dicembre con il prot. 495536.
Questa deroga, di portata temporanea, tiene conto dell'oggettiva impossibilità, per le imprese, di organizzare per tempo quanto normalmente necessario per l'implementazione delle nuove regole, sottoscritte il 31 dicembre e in vigore già dal giorno successivo.
Tale dichiarazione potrà essere emessa dall'inizio di quest'anno e non oltre il 1° gennaio 2022, dunque con valore anche per le operazioni già eseguite. Se entro tale data l'esportatore non sarà in possesso della dichiarazione del fornitore, deve darne informazione all'importatore del Regno Unito, entro il 31gennaio 2022.
06/01/2021
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