L’investimento in impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili è ammissibile solo
per le imprese che svolgono attività di produzione di energia elettrica con codice Ateco
35.11 e per quelle che svolgono attività agricola ex articolo 2135 del Codice civile.
Per tutte le altre imprese, che svolgono attività diverse dalle predette, l'acquisto di un
impianto di produzione energetica (per esempio, impianto fotovoltaico, di cogenerazione,
mini eolico o micro-generatori), per essere ammissibile, deve far parte di un più ampio
programma di investimento, organico, funzionale e coerente con l'attività svolta e
riconducibile a una delle tipologie di investimento previste nei regolamenti unionali
applicabili per settore.
05/02/2023
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