Riguarda circa 1,2 milioni di contribuenti che entro lo scorso 30 aprile hanno aderito alla definizione agevolata prevista dal Decreto Legge n. 119/2018 e a cui Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato la “Comunicazione delle somme dovute”, cioè la lettera di risposta con il dettaglio degli importi da pagare e i bollettini delle rate secondo il piano di pagamenti scelto in fase di adesione.
I contribuenti ammessi alla “rottamazione-ter” pagheranno il debito residuo, senza sanzioni e interessi di mora. Si ricorda che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento anche di una sola rata, oltre la tolleranza di cinque giorni prevista per legge, determina l’inefficacia della definizione agevolata, il debito non potrà essere più rateizzato e l’Agente della riscossione dovrà riprendere, come previsto dalla legge, le azioni di recupero.
Inoltre, secondo quanto stabilito dal Decreto Crescita (DL n. 34/2019) che ha riaperto i termini per aderire agli istituti agevolativi della pace fiscale (“rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”), le cartelle o avvisi già ammessi al pagamento agevolato, con prima o unica rata da pagare entro il 31 luglio 2019, non possono essere nuovamente inseriti in una dichiarazione di adesione perché l’istanza non sarà accolta. Pertanto, con riferimento ai debiti oggetto di una richiesta di “rottamazione-ter” presentata entro il 30 aprile, per non perdere i benefici della pace fiscale, è necessario ottemperare al pagamento delle rate del piano, tra cui ovviamente la prima in scadenza il 31 luglio 2019.
26/07/2019
Inserisci un commento