La legge di Bilancio 2021 (178/2020) prevede all'art 1, la possibilità di trasformare in credito di imposta le imposte anticipate determinate in relazione a perdite pregresse e alle eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica), anche se non iscritte in bilancio, maturate fino al periodo di imposta precedente a quello di efficacia giuridica dell'operazione straordinaria.
L'agevolazione si applica alle società risultanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento d'azienda deliberate nel arco dell'anno solare 2021.
Ciascun soggetto partecipante all'operazione di aggregazione potrà beneficiare dell'agevolazione una sola volta, restando escluse le società tra le quali esiste già di fatto un'aggregazione.
In particolare, la norma prevede che l'agevolazione si applichi alle società operative da almeno due anni e che nei due anni precedenti non fatto parte dello stesso gruppo. Tra le stesse, inoltre, non devono sussistere rapporti di partecipazione superiori al 20%.
Per poter godere dell'agevolazione è necessario il pagamento di una commissione, deducibile per cassa ai fini Ires e Irap, pari al 25% delle imposte anticipate, da corrispondersi per il 40% entro 30 giorni dall'efficacia giuridica dell'operazione e per il restante 60% entro i primi 30 giorni del periodo di imposta successivo.
La trasformazione delle imposte anticipate in credito di imposta potrà avvenire per un quarto alla data di efficacia giuridica dell'operazione e per i tre quarti dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione.
Il credito di imposta potrà essere utilizzato in compensazione senza limiti di importo ovvero potrà essere ceduto o chiesto a rimborso.
Vi è tuttavia un limite: l'importo complessivo delle imposte anticipate da trasformare in credito di imposta non potrà essere superiore al 2% delle attività delle società che partecipano all'operazione di aggregazione.
10/01/2021
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