Nonostante le recenti modifiche introdotte alla disciplina, in presenza di un unico proprietario non viene meno la condizione per la quale la superficie complessiva delle unità a destinazione residenziale, collocate nell'edificio, deve risultare superiore al 50%.
La detrazione maggiorata del 110%, infatti, non è fruibile in presenza di un edificio composto da cinque unità, interamente posseduto da un unico contribuente, sebbene con una unità, delle cinque, detenuta nell'ambito del regime d'impresa.
Queste alcune precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto la detrazione del 110%, di cui all'art. 119 del dl 34/2020 del decreto Rilancio, convertito con modifiche dalla legge 77/2020 e ulteriormente modificato dalla legge di bilancio 2021.
Di fronte ad un quesito avente la necessità di comprendere se la detrazione maggiorata sia fruibile anche da una società cooperativa sociale, l'Agenzia delle entrate ha ricordato, innanzitutto, che tra i soggetti beneficiari vi rientrano le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero le Onlus, di cui all'art. 10 del dlgs. 460/1997; nella risposta viene ulteriormente precisato che le società cooperative sociali, rispettose della legge 381/1991, sono ritenute Onlus di diritto, ai sensi del comma 8, dell'art. 10 del citato decreto legislativo.
Quindi, tenendo conto che, tra i soggetti ammessi al 110%, la lettera d-bis, dell'art. 119 del dl 34/2020, il legislatore ha inserito anche le Onlus e stante il fatto che la cooperativa sociale, se rispettosa della legge 381/1991, è una Onlus di diritto, l'Agenzia delle entrate conferma che detto ente mutualistico rientra a pieno titolo tra i soggetti beneficiari del superbonus.
30/01/2021
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