In alcuni casi la firma elettronica avanzata è sufficiente per sottoscrivere e poi registrare certe tipologie di contratti anche in ambito immobiliare. In tali circostanze non è quindi necessario usare per forza la firma elettronica qualificata o digitale.
Questi aspetti vengono chiariti con la pubblicazione della risoluzione 23/E dell’8 aprile 2021, che fornisce lo spunto per alcune considerazioni relative alle modalità di registrazione di atti e contratti formati e in maniera completamente digitale (“originale informatico” previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale).
La risoluzione risponde ad un’istanza di interpello presentata da un’agenzia immobiliare che opera online prevedendo la sottoscrizione di contratti aventi ad oggetto locazione o trasferimento di immobili (offerte di acquisto e contratti preliminari) firmati dalle parti mediante un sistema di firma elettronica avanzata. Tale firma produce dei documenti dove la volontà di firmare dei contraenti è certificata dal log della procedura (autenticità), mentre l’integrità e l’immodificabilità è garantita dalla firma elettronica o dal sigillo (sostanzialmente una firma elettronica per società ed enti) utilizzando un certificato non intestato al firmatario ma al fornitore del servizio di firma.
Senza volersi addentrare in aspetti normativi troppo tecnici, è possibile evidenziare come, trattandosi di contratti immobiliari, l’Agenzia abbia evidenziato come ci siano alcuni contratti, quali ad esempio le locazioni ultra novennali o i contratti di cessione di immobili ed i relativi preliminari (art. 1350 e 1351 c.c.) o comunque quelli che riguardano la determinati diritti, per cui è prevista, pena la nullità, la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata (che però deve essere autenticata per ottenerne la trascrizione ai sensi dell’art. 2657 c.c.). A questa forma obbligatoria l’articolo 20 del CAD affianca quella del documento informatico sottoscritto con Firma Digitale o Firma Qualificata (che nella nostra normativa interna sono sostanzialmente equivalenti).
Viceversa, per quegli atti in cui è valida la forma scritta senza necessità di autentica (ad esempio le tipiche locazioni commerciali o abitative, oppure le offerte di acquisto di immobili) è in effetti sufficiente anche la Firma Elettronica Avanzata per la loro piena validità.
05/05/2021
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